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Cambio Residenza in Tempo Reale

 

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Quando un nucleo familiare si trasferisce da un comune a un altro comune italiano o dall'estero o quando ha cambiato abitazione deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

Presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

 

E' possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona esclusivamente allo sportello anagrafico di Acquaformosa
  • di persona agli sportelli anagrafici del comune solo per il cambio di indirizzo all'interno del comune di Acquaformosa
  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Via San Francesco - 87010 Acquaformosa
  • per fax da inviare al n 0981 94 98 81 
  • per via telematica (specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Cartificata: demografico.acquaformosa@asmepec.it

La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne.
I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE


Nel Modulo occorre indicare chiaramente:


•  i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
•  il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
•  l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
• in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione


Documentazione da allegare:


• Documento d'identità in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
• Per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto o documento equipollente e la documentazione indicata nell'allegato A);
• I cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare) e indicata nell'allegato B).Modalità di trasmissione della richiesta di cambio e di residenza e indirizzo
• I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello Com_Unico, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
   

La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:


• sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
• identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
• trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
• acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione - debitamente compilata e firmata - e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

Procedimento di cambio di residenza

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune e all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

 

 

 

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA – CAMBIO DI INDIRIZZO – ISCRIZIONE ANAGRAFICA.

CITTADINI COMUNITARI

 

 

Opzioni colonna

Via San Francesco - 87010 Acquaformosa
tel.0981 94 91 21 - fax 0981 94 98 81  - C.F. 83001070784 P.Iva 00393710785
http://comune.acquaformosa.cs.it/
  
 

 
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       Trasferimento di residenza da altro Comune o iscrizione dall'estero; cambio di indirizzo all'interno del Comune

DESCRIZIONE

La residenza è il luogo in cui un cittadino dimora abitualmente.

Per trasferimento di residenza si intende lo spostamento della dimora abituale da un Comune ad un altro Comune.

Il cambio di indirizzo è lo spostamento della dimora abituale all'interno dello stesso Comune dove si è residenti.

 

Il cittadino comunitario ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica decorsi 3 mesi di soggiorno in Italia poiché la ricevuta dell'iscrizione anagrafica e le successive attestazioni rilasciate dall'Ufficiale di Anagrafe (attestazione di iscrizione anagrafica e attestazione soggiorno permanente) valgono come titolo di legalità del soggiorno, in sostituzione della precedente carta di soggiorno UE.

 

La richiesta può essere fatta dall'interessato o, in caso di una famiglia,  da uno qualsiasi dei suoi componenti purché maggiorenne.

 

I titolari di patente di guida italiana e/o proprietari di veicoli (autovetture, ciclomotori, rimorchi, ecc.) immatricolati in Italia sono tenuti a comunicare gli estremi della patente e le targhe dei veicoli a loro intestati ai fini del cambio di residenza sulla patente e libretto di circolazione. Entro 180 giorni dalla richiesta, il cittadino riceverà presso la propria residenza il bollino con il nuovo indirizzo da apporre su  libretto e patente, senza alcuna spesa.

La pratica di aggiornamento della residenza su patente e libretto di circolazione è totalmente a carico della Pubblica Amministrazione solo se i dati vengono comunicati all'atto della dichiarazione di residenza.

Successivamente, dovrà provvedere il cittadino, con spese a proprio carico.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

·         Maggiore età del dichiarante;

·         Essere già dimoranti nell'alloggio dove si richiede la residenza;

Inoltre:

·         Essere lavoratore subordinato o autonomo dello Stato;

oppure

·         Disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno nonché di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

oppure

·         Essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre , per se stesso e per i propri famigliari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno nonché di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

oppure

·         Essere familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha un autonomo titolo di soggiorno tra quelli precedentemente elencati.

* Per familiare si intende: coniuge;discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER CITTADINI COMUNITARI PROVENIENTI DALL'ESTERO O DA ALTRO COMUNE ITALIANO:

 

Il cittadino comunitario deve esibire i seguenti documenti, per se e per tutte le persone per le quali chiede l'iscrizione anagrafica:

·         Passaporto o documento di identità equipollente valido per l'espatrio secondo la legislazione delle Stato di cittadinanza in corso di validità;

·         Codice fiscale;

·         I dati della patente di guida (italiana) e/o libretto di circolazione di veicoli immatricolati in Italia e intestati o co-intestati (vedi la sez. modulistica per scaricare il modulo)

·         Eventuale certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (o con l'Apostille, se prevista) per l'inserimento dei dati relativi allo stato civile e per la dimostrazione del requisito di "familiare " di cittadino comunitario,  previsto come autonomo titolo di soggiorno legale nel territorio italiano

·         Eventuale certificato di nascita tradotto e legalizzato (o con l'Apostille, se prevista) per la dimostrazione del requisito di "familiare " di cittadino comunitario,  previsto come autonomo titolo di soggiorno legale nel territorio italiano.

Inoltre, a seconda della loro condizione, devono presentare anche:

- se lavoratore subordinato uno dei seguenti documenti:

·         ultima busta paga;

·         ricevuta versamento contributi INPS

·         comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'Impiego)

·         ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro

·         comunicazione all'INAIL del rapporto di lavoro

·         contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL

·         nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (Prefettura) in caso di cittadini rumeni o bulgari con esclusione dei lavoratori stagionali, oppure dei settori agricolo, turistico, alberghiero, domestico e di assistenza alla persona; edilizia e metalmeccanico (regime transitorio fino al 31/12/2009)

 

- se lavoratore autonomo uno dei seguenti documenti:

·         certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

·         attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate

·         iscrizione all'albo del relativo ordine professionale in caso di libero professionista

 

- se studente:

·         certificazione di iscrizione presso un Istituto pubblico o privato riconosciuto

·         polizza di assicurazione sanitaria della durata di un anno o pari alla durata del corso se inferiore all'anno, che copra tutti i rischi oppure altro titolo idoneo (es: mod.E106, E120, E121, E33, E109, E37). La tessera sanitaria europea (TEAM) non sostituisce la polizza sanitaria;

·         documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche proprie. Questo requisito può essere dichiarato, l'autocertificazione deve comunque indicare la fonte di reddito dichiarato e ogni altro elemento utile a poter effettuare le verifiche (es. dati del conto corrente postale o bancario).

NOTA: per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale che deve essere posseduto dal dichiarante. Per ogni famigliare va aggiunta la metà dell'importo dell'assegno sociale; se il famigliare a carico ha meno di 14 anni va aggiunto il doppio dell'importo dell'assegno sociale.

L'importo dell'assegno sociale viene rivalutato ogni anno. Per il 2009 è pari a Euro 5.317,65

 

- se familiare:

Documentazione attestante la qualità di familiare (es. certificato di matrimonio, certificato di nascita con paternità e maternità, ecc.)  tradotta e legalizzata

Documentazione che attesti che il familiare è a carico del cittadino comunitario solo in caso di discendenti di età superiore a 21 anni o di ascendenti, documntazione tradotta e , se richiesto, legalizzata; la vivenza a carico può essere autocertificata

Se la richiesta di iscrizione del familaire non è contestuale a quella del titolare si dovrà presentare anche la documentazione che attesti la regolarità del soggiorno del titolare

Attestato di richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente il diritto autonomo di soggiorno ( se questo è residente in altro Comune)

     I familiari non comunitari, se non sono in possesso di regolare permesso di soggiorno, devono presentare: 

     - passaporto

     - visto di ingresso se proveniente da Paesi per i quali è richiesto

     - documentazione attestante la qualità di familiare tradotta e legalizzata

     - carta di soggiorno rilasciata dalla Questura

 

 

Per casi particolari diversi da quelli sopraelencati, contattare i Servizi Demografici del Comune per informazioni più dettagliate.

 

Per le variazioni di indirizzo è sufficiente che il richiedente esibisca un valido documento di riconoscimento.

 

Il richiedente deve essere in grado di fornire con precisione la via e il numero civico, eventualmente completo di interno e lettera, dove chiede la residenza.

Attenzione: la richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata soltanto quando l'interessato dimora già stabilmente nell'immobile. Nei 20 giorni successivi alla richiesta il vigile accertatore effettuerà un sopralluogo per verificare che il richiedente sia effettivamente e stabilmente dimorante all'indirizzo indicato.

L'interessato dovrà dichiarare in quali fasce orarie (dalle 7.30 alle 19.00 ) può essere reperito per l'accertamento.

 

 

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

 

CASI PARTICOLARI

Ai fini delle norme sulla Pubblica Sicurezza, se la persona che chiede la residenza  non è il conduttore (proprietario, affittuario, o altro) dell'immobile, è necessario che venga compilata la comunicazione di cessione di fabbricato (vedi scheda)

 

Se l'interessato chiede la residenza in un'abitazione dove c'è un nucleo famigliare già formato, è necessario la presenza anche della persona già residente nell'immobile per sottoscrivere l'accettazione.

 

Una persona o una famiglia che coabita nella stessa unità immobiliare con altra persona o famiglia possono dare luogo a due distinte famiglie anagrafiche purché tra i componenti delle due famiglie non vi siano vincoli previsti dall'art. 4 del DPR 223/89 e precisamente: vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e affettivi.

 

In caso di trasferimento presso una unità immobiliare non abitata, verrà accertata l'agibilità dell'abitazione e che la destinazione d'uso sia a fine residenziale. In caso di unità immobiliare di recente costruzione o per la quale sia stata di recente concessa l'agibilità si consiglia di esibire anche la copia del certificato di agibilità.

 

ll genitore separato o divorziato con affidamento congiunto dei figli minori nel momento in cui chiede la residenza per lui stesso e il/i figlio/i deve avere l'autorizzazione dell'altro genitore.

La dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà in cui il genitore autorizza il figlio a cambiare la propria residenza deve essere resa dallo stesso presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe. In caso di impossibilità a presentarsi personalmente può essere depositata una dichiarazione firmata, insieme alla fotocopia di un documento di identità valido, con la quale il genitore esprime il proprio consenso all'iscrizione anagrafica dei figli.

Il genitore separato o divorziato con sentenza di affidamento a proprio favore dei figli minori deve presentare la sentenza in originale al momento della richiesta di residenza. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

·         D.P.R. n.223 del 30/05/1989 “nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

·         L. n. 1228 del 24/12/1954 "ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

·               D.lgs 30/2007 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri"  e successive circolari ministeriali

TEMPO DI EROGAZIONE

La domanda di richiesta di residenza viene raccolta immediatamente dagli incaricati.

Successivamente la Polizia Locale provvede ad accertare che il soggetto sia effettivamente residente all'indirizzo dichiarato.

Nel caso di trasferimento da altro Comune, è necessario attendere la cancellazione da parte del Comune di provenienza per effettuare l'iscrizione. In questo caso la pratica si perfeziona in circa 60 giorni.

Tempi più brevi sono previsti per il cambio di indirizzo all'interno del territorio comunale.

Attenzione: nel periodo intercorrente fra la richiesta e la definizione della pratica il cittadino non può ottenere certificati nei quali venga indicata la residenza né carta d'identità.

COSTI

Nessuno

MODULISTICA

Disponibile negli uffici comunali e scaricabile dal sito ufficiale del Comune .

UFFICIO COMPETENTE

Sportello Anagrafe

Sede Municipale – Corso Mazzini 118 – 31044  Montebelluna

Tel. 0423/617261  fax 0423/617230

Email: demografico@comune.acquaformosa.cs.it

Web: www.comune.acquaformosa.cs.it

Orario di apertura al pubblico per questa pratica:

lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.00 alle 14.00;

martedi: dalle 15.30 alle 18.00; giovedi dalle 15.30 alle 18.00

Via San Francesco - 87010 Acquaformosa
tel.0981 94 91 21 - fax 0981 94 98 81  - C.F. 83001070784 P.Iva 00393710785
http://comune.acquaformosa.cs.it/
  
 

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